Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019.
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Pubblicato sulla GU del 5 Febbraio 2019 il D.M. 25 Gennaio 2019 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".
La norma individua 4 livelli di prestazione antincendio in base all'altezza antincendi dell'edificio, cioè l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso:
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Le nuove regole entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 6 Maggio 2019 e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici.
Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno (6 maggio 2020) le misure gestionali, mentre vengono concessi due anni (6 Maggio 2021) per l'adeguamento all'obbligo di installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Davide Degrassi 09/02/2019
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