Il 25 settembre 2026 rappresenta una data significativa nell’attuazione del D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, che disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
In tale data entra infatti a regime la disciplina relativa alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, prevista dall’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e la cui entrata in vigore era stata prorogata al 25 settembre 2026. Contestualmente, il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha introdotto nel Decreto Controlli l’articolo 6-bis, stabilendo una specifica disciplina transitoria per i soggetti che, entro il 25 settembre 2026, abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti necessari alla qualificazione.
Per tali soggetti, il nuovo regime consente di continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli relativi alle tipologie di presidi oggetto dell’istanza fino alla conclusione della procedura di valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
Il D.M. 1° settembre 2021 prevede che il tecnico manutentore antincendio debba possedere specifiche conoscenze, competenze e abilità, conseguite attraverso i percorsi formativi e le procedure di valutazione previste dall’Allegato II al decreto.
La qualificazione è riferita ai singoli presidi antincendio: il tecnico può quindi essere qualificato per uno o più ambiti di manutenzione, in funzione delle competenze possedute e dell’esito dell’esame sostenuto presso una Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il sistema prevede, in sintesi, due differenti modalità di accesso all’esame:
Il superamento dell’esame consente di ottenere l’attestato di qualificazione come tecnico manutentore antincendio per lo specifico presidio.
In vista della conclusione del periodo transitorio, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha precisato che i Nulla Osta Transitori (NOT) rilasciati nel precedente regime non possono costituire, dopo il 25 settembre 2026, il titolo ordinario per lo svolgimento dell’attività di manutenzione.
Pertanto, a decorrere dal 26 settembre 2026, l’attività di manutenzione dei presidi antincendio può essere svolta, in via ordinaria, da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021.
La conclusione del regime dei NOT non determina tuttavia un’interruzione generalizzata dell’attività per i tecnici che si trovano ancora nella procedura di qualificazione.
Proprio per gestire la conclusione delle procedure ancora in corso, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il D.M. 22 settembre 2026, entrato in vigore il 25 settembre 2026, che introduce nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis, dedicato alle disposizioni transitorie.
La nuova disposizione stabilisce che i soggetti che abbiano presentato entro il 25 settembre 2026 una regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e controllo relativi alle tipologie di presidi comprese nell’istanza.
La possibilità di proseguire l’attività è collegata alla conclusione della procedura di valutazione e, comunque, non può protrarsi oltre il 31 marzo 2027.
Si tratta quindi di una disciplina transitoria finalizzata a consentire la conclusione delle procedure di qualificazione già avviate entro la scadenza prevista.
Per le aziende e i responsabili delle attività, la piena applicazione del sistema di qualificazione rende particolarmente importante verificare che gli interventi di manutenzione e controllo dei presidi antincendio siano affidati a tecnici in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 1° settembre 2021.
La verifica dovrà essere effettuata con riferimento allo specifico presidio oggetto dell’intervento, considerando quindi l’ambito della qualificazione posseduta dal tecnico e non soltanto la generica appartenenza al settore della manutenzione antincendio.
Diventa inoltre opportuno mantenere adeguatamente documentata la gestione delle attività di controllo e manutenzione, conservando la documentazione relativa agli interventi eseguiti e ai soggetti che li hanno effettuati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.