Il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026, introduce disposizioni operative finalizzate a disciplinare il processo di adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo vigente senza modificarne i contenuti tecnici, ma intervenendo sulle modalità attuative e sulle tempistiche di adeguamento.
L’impostazione del decreto è chiaramente orientata a garantire un progressivo allineamento degli edifici scolastici ai requisiti di prevenzione incendi, prevedendo al contempo misure di mitigazione del rischio da applicare nella fase transitoria.
Il percorso di adeguamento è articolato in due fasi temporalmente distinte. La prima fase, da completarsi entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, prevede la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini antincendio, accompagnata dall’attuazione di un insieme di misure minime di sicurezza. Tali misure riguardano in particolare la disponibilità e l’efficienza dei sistemi di rivelazione e allarme incendio, dei dispositivi di illuminazione di emergenza, dei presidi antincendio portatili, nonché della segnaletica di sicurezza e delle procedure gestionali dell’emergenza.
La seconda fase, con termine fissato al 31 dicembre 2027, prevede il completamento degli interventi di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi applicabili, con conseguente presentazione di una nuova SCIA attestante la piena conformità dell’attività.
Dal punto di vista metodologico, il decreto consente l’adozione di diversi approcci progettuali. Oltre all’applicazione delle regole tecniche verticali tradizionali, è espressamente ammesso il ricorso al Codice di Prevenzione Incendi (di cui al D.M. 3 agosto 2015), nonché a soluzioni alternative in deroga, purché supportate da idonea valutazione del rischio e sottoposte al procedimento autorizzativo previsto. Tale impostazione consente di gestire in maniera più flessibile le criticità tipiche del patrimonio edilizio scolastico esistente.
Un elemento centrale del provvedimento è rappresentato dall’introduzione delle cosiddette misure compensative, da adottare nel periodo intercorrente tra la prima fase e il completamento dell’adeguamento. Tali misure hanno natura prevalentemente gestionale e organizzativa e sono finalizzate alla riduzione del rischio incendio residuo. Esse devono essere definite sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio e comprendono interventi quali il contenimento del carico d’incendio, l’eliminazione dei materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste, la regolazione degli affollamenti, il rafforzamento delle attività di sorveglianza e controllo, l’incremento del livello di formazione degli addetti antincendio e l’intensificazione delle esercitazioni di emergenza, oltre all’aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione.
Il decreto ribadisce inoltre il principio della responsabilità condivisa nella gestione della sicurezza antincendio. In particolare, viene richiesto un coordinamento operativo tra il dirigente scolastico, quale responsabile dell’attività, e l’ente proprietario dell’immobile, cui competono gli interventi strutturali e impiantistici. Tale coordinamento risulta essenziale per garantire coerenza tra le misure gestionali e gli interventi tecnici programmati.
Entrato in vigore il 9 aprile 2026, il decreto rappresenta un intervento di natura attuativa che mira a rendere effettivo il processo di adeguamento antincendio delle scuole, introducendo scadenze definite e obblighi immediatamente operativi. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’adozione di un approccio integrato alla sicurezza, basato sulla combinazione di misure tecniche e gestionali, nonché su una puntuale attività di valutazione e controllo del rischio incendio.